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Approvazione della Legge sul
Federalismo Fiscale

Fine aprile 2009. Con 150 voti a favore, 87 astenuti e 6 contrari, il Senato, in attuazione dell’art. 119 della Costituzione, ha approvato definitivamente la legge sul Federalismo fiscale. Hanno votato a favore: Pdl, Lega e Italia dei Valori. Hanno votato contro: UDC e Marco Follini. Il PD si è astenuto.
L'obbiettivo primario del federalismo è quello di garantire piena autonomia e responsabilizzazione finanziaria di entrata e di spesa alle Regioni, Province e Comuni, in modo da sostituire gradualmente il criterio della spesa storica con quello dei costi standard per tutti i servizi fondamentali del paese. Resta fermo il principio di non aumentare la pressione fiscale e di non causare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
I punti cardine della riforma sono quelli che i decreti attuativi dovranno realizzare: autonomia e responsabilizzazione finanziaria di tutti i livelli di governo; attribuzione di risorse autonome a Regioni ed Enti Locali secondo i principi di territorialità, sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza; superare il criterio della spesa storica.
Dunque il fisco diventerà «su misura» nel rispetto dei principi di capacità contributiva e progressività, scritti nella Carta Costituzionale.
Tra i punti più importanti vi è anche l’istituzione di nove città metropolitane: Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Bari, Napoli e Reggio Calabria, per le quali si punta a cancellare le corrispondenti province. Norme ad hoc per Roma Capitale: un nuovo ente territoriale con speciale autonomia statutaria, che sostituirà il Comune. Il consiglio comunale diventa assemblea capitolina e si occuperà della valorizzazione dei beni storici, artistici, ambientali e fluviali, dello sviluppo economico con riferimento al settore turistico, della mobilità e dei trasporti, dell'edilizia pubblica e privata e della protezione civile.

La riforma della scuola
del ministro Maria Stella Gelmini

Dicembre 2008 - Il Consiglio dei Ministri ha approvato i decreti per la riorganizzazione delle elementari e delle medie inferiori, a partire dal 2009, e delle superiori, a partire dal 2100, che rappresentano, secondo il ministro Gelmini, un provvedimento quadro molto ambizioso che dà certezze alle famiglie e grande attenzione alle madri che lavorano.
In sintesi prevede:
Il maestro unico, che è compatibile con il tempo pieno e aumenta la possibilità di scelta delle famiglie sul quadro orario, tra 24, 27, 30 ore, o il tempo pieno. Il mastro unico inizierà ad essere effettivo dal primo settembre 2009 soltanto per le classi prime.
Il taglio degli indirizzi Taglio drastico degli indirizzi per i licei e per gli istituti tecnici italiani. Per i licei si passa dai 510 indirizzi attuali a nove. Rimangono il liceo scientifico, il classico, il linguistico e l’artistico che avrà tre nuovi indirizzi: arti figurative, architettura con design e ambiente, audiovisivo con multimedia e scenografia. A questi si aggiungeranno due nuovi licei, il musicale e quello delle scienze umane. Per gli istituti tecnici, ci sarà una riduzione dagli attuali 204 indirizzi a 11, suddivisi in due macrosettori. Il settore economico che prevede: amministrazione, finanza e marketing e turismo. Il settore tecnologico che prevede: meccanica, meccatronica ed energia; trasporti e logistica; elettronica ed elettrotecnica; informatica e telecomunicazioni; grafica e comunicazione; chimica, materiali e biotecnologie; tessile, abbigliamento e moda; agraria e agroindustria e infine costruzioni, ambiente e territorio.
L'insegnamento dell'inglese Per tutte le scuole di ogni ordine e grado aumenterà il tempo dedicato all’insegnamento della lingua inglese: alle superiori verrà reso obbligatorio per tutti e cinque gli anni, mentre alle medie ci sarà la possibilità di fare cinque ore. Oltre all’inglese, verrà dedicato più tempo anche all’insegnamento delle materie scientifiche, come matematica e scienze. Tra le altre novità, anche il passaggio delle ore di lezione da 50 a 60 minuti e, dal 2011, i docenti migliori potranno ricevere un premio di produttività che potrà arrivare fino a 7.000 Euro l’anno. Alle scuole medie, due ore della seconda lingua potranno essere utilizzate per corsi di italiano per stranieri. Secondo il ministro, i principi che ispirano la riforma sono: più chiarezza e opportunità per le famiglie, più efficienza, semplificazione e snellimento dell’organizzazione e delle procedure e valorizzazione del ruolo dei docenti.

Decreto Gelmini.

Il ministro ha così spiegato le finalità del decreto: “La scuola cambia. Si torna alla scuola della serietà, del merito e dell'educazione. Provvedimenti come il voto in condotta contro il bullismo, l'introduzione dell'educazione civica, dei voti al posto dei giudizi, il contenimento del costo dei libri per le famiglie e l'introduzione del maestro unico sono condivisi dalla gran parte degli italiani.. Entro una settimana presenterò il piano sull’universita.

Decreto legge 1° settembre 2008, n. 137, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 204 del 1° settembre e approvato il 28 agosto dal Consiglio dei ministri, recante “Disposizioni urgenti in materia di istruzione e università”,
Art. 1 - Cittadinanza e Costituzione.
1. A decorrere dall'inizio dell'anno scolastico 2008/2009, oltre ad una sperimentazione nazionale, ai sensi dell'articolo 11, del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, sono attivate azioni di sensibilizzazione e di formazione del personale finalizzate all'acquisizione nel primo e nel secondo ciclo di istruzione delle conoscenze e delle competenze relative a «Cittadinanza e Costituzione», nell'ambito delle aree storico-geografica e storico-sociale e del monte ore complessivo previsto per le stesse. Iniziative analoghe sono avviate nella scuola dell'infanzia.
2. All'attuazione del presente articolo si provvede entro i limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Art. 2Valutazione del comportamento degli studenti.
1. Fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 4 giugno 1998, n. 249 e successive modificazioni, in materia di diritti, doveri e sistema disciplinare degli studenti nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado, in sede di scrutinio intermedio e finale viene valutato il comportamento di ogni studente durante tutto il periodo di permanenza nella sede scolastica, anche in relazione alla partecipazione alle attività ed agli interventi educativi realizzati dalle istituzioni scolastiche anche fuori della propria sede.
2. A decorrere dall'anno scolastico 2008/09, la valutazione del comportamento è espressa in decimi.
3. La votazione sul comportamento degli studenti, attribuita collegialmente dal consiglio di classe, concorre alla valutazione complessiva dello studente e determina, se inferiore a sei decimi, la non ammissione al successivo anno di corso o all'esame conclusivo del ciclo. Ferma l'applicazione della presente disposizione dall'inizio dell'anno scolastico di cui al comma 2, con decreto del ministro dell'Istruzione, dell'università e della ricerca sono specificati i criteri per correlare la particolare e oggettiva gravità del comportamento al voto insufficiente, nonché eventuali modalità applicative del presente articolo.
Art. 3Valutazione del rendimento scolastico degli studenti
1. Dall'anno scolastico 2008/09, nella scuola primaria la valutazione periodica ed annuale degli apprendimenti degli alunni e la certificazione delle competenze da essi acquisite è espressa in decimi ed illustrata con giudizio analitico sul livello globale di maturazione raggiunto dall'alunno.
2. Dall'anno scolastico 2008/09, nella scuola secondaria di primo grado la valutazione periodica ed annuale degli apprendimenti degli alunni e la certificazione delle competenze da essi acquisite è espressa in decimi.
3. Sono ammessi alla classe successiva, ovvero all'esame di Stato a conclusione del ciclo, gli studenti che hanno ottenuto un voto non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline.
4. L'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, è abrogato, e all'articolo 177 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) i commi 2, 5, 6 e 7 sono abrogati;
b) al comma 3, dopo le parole: «Per la valutazione» sono inserite le seguenti: «, espressa in decimi,»;
c) al comma 4, le parole: «giudizi analitici e la valutazione sul» sono sostituite dalle seguenti: «voti conseguiti e il»;
d) l'applicazione dei commi 1 e 8 dello stesso articolo 177 resta sospesa fino all'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 5;
e) è altresì abrogata ogni altra disposizione incompatibile con la valutazione del rendimento scolastico mediante l'attribuzione di voto numerico espresso in decimi.
5. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del ministro dell'Istruzione, dell'università e della ricerca, si provvede al coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli studenti e sono stabilite eventuali ulteriori modalità applicative del presente articolo.
Art. 4 - Insegnante unico nella scuola primaria
1. Nell'ambito degli obiettivi di contenimento di cui all'articolo 64 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nei regolamenti di cui al relativo comma 4 è ulteriormente previsto che le istituzioni scolastiche costituiscono classi affidate a un unico insegnante e funzionanti con orario di ventiquattro ore settimanali. Nei regolamenti si tiene comunque conto delle esigenze, correlate alla domanda delle famiglie, di una più ampia articolazione del tempo-scuola.
2. Con apposita sequenza contrattuale e a valere sulle risorse di cui all'articolo 64, comma 9, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con la legge 6 agosto 2008, n. 133, è definito il trattamento economico dovuto per le ore di insegnamento aggiuntive rispetto al l'orario d'obbligo di insegnamento stabilito dalle vigenti disposizioni contrattuali.
Art. 5Adozione dei libri di testo
1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 15 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, i competenti organi scolastici adottano libri di testo in relazione ai quali l'editore si sia impegnato a mantenere invariato il contenuto nel quinquennio, salvo le appendici di aggiornamento eventualmente necessarie da rendere separatamente disponibili. Salva la ricorrenza di specifiche e motivate esigenze, l'adozione dei libri di testo avviene con cadenza quinquennale, a valere per il successivo quinquennio. Il Dirigente scolastico vigila affinché le delibere del collegio dei docenti concernenti l'adozione dei libri di testo siano assunte nel rispetto delle disposizioni vigenti.
Art. 6 - Valore abilitante della laurea in scienze della formazione primaria
1. L'esame di laurea sostenuto a conclusione dei corsi in scienze della formazione primaria istituiti a norma dell'articolo 3 comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, comprensivo della valutazione delle attività di tirocinio previste dal relativo percorso formativo, ha valore di esame di Stato e abilita all'insegnamento, rispettivamente, nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche a coloro che hanno sostenuto l'esame di laurea conclusivo dei corsi in scienze della formazione primaria nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e la data di entrata in vigore del presente decreto.
Art. 7 - Sostituzione dell'articolo 2, comma 433, della legge 24 dicembre 2007, n. 244
1. Il comma 433 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 è sostituito dal seguente:
«433. Al concorso per l'accesso alle scuole di specializzazione mediche, di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e successive modificazioni, possono partecipare tutti i laureati in medicina e chirurgia. I laureati di cui al primo periodo, che superino il concorso ivi previsto, sono ammessi alle scuole di specializzazione a condizione che conseguano l'abilitazione per l'esercizio dell'attività professionale, ove non ancora posseduta, entro la data di inizio delle attività didattiche di dette scuole, immediatamente successiva al concorso espletato.».
Art. 8Norme finali
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella «Gazzetta Ufficiale» della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Leggendo il Decreto Gelmini, c’è da chiedersi quali siano le conseguenze catastrofiche del tipo “la distruzione della Scuola”, tanto sbandierate da ragazzi e insegnanti, per esercitare l’Alta Democrazia di invadere strade e piazze, di organizzare picchetti e occupare istituzioni e servizi, per mettere in ginocchio la nazione al grido, sempre altamente democratico e civile, “o si fa quello che diciamo noi, oppure non la smettiamo di esercitare “il diritto incontestabile” di arrecare danni e disagi alla popolazione, fino a quando, l’autorità costituita, non sarà costretta “sempre democraticamente” a cedere su tutto e a consolidare il più possibile tutti gli attuali privilegi di qualcuno.
Questa è la “democrazia e la civiltà” che alcune ideologie politiche intendono continuare a insegnare nella Scuola Italiana e a inculcare nella mente dei giovani del futuro.

Spunti estratti da alcuni interventi al Convegno Ecclesiale di Verona

La perdita del senso dello Stato altera il rapporto tra diritti personali ed esigenza del bene comune, tra politica di Governo e partecipazione responsabile dei cittadini, con il rischio che la democrazia diventi sempre più «formale» e sempre meno «sostanziale», non più in grado di garantire a tutti, in misura uguale, il rispetto dei diritti fondamentali.
«Il Paese non può dare deleghe in bianco a nessuno: ha bisogno e ha il dovere di partecipare. Vuole essere consapevole delle proprie scelte con diritto ad esercitarle organizzandosi nel territorio»
Il pericolo maggiore per la democrazia solidale, oltre alla caduta di ispirazione etica e di valori ideali, è il «populismo», che pretende di fare continuo ricorso al popolo e considera un perditempo i meccanismi di mediazione politica e di partecipazione responsabile. Il populismo distrugge la solidarietà, fino a prescindere dalle regole democratiche e a contestare l’esercizio di determinati poteri che, pur essendo riconosciuti dalla Costituzione, non sono stati attribuiti direttamente dal popolo, come nel caso della Magistratura o degli organi di garanzia.
Si tratta di impegnarsi, insieme con tutti i cittadini «liberi e forti», a costruire la casa comune, a restituire alla politica un’anima etica, a recuperare il senso della legalità e dello Stato, partendo dal territorio, senza deleghe a nessuno, collaborando con tutte le energie vive della società civile. Si tratta di dare corpo all’idea di creare in Italia non un nuovo partito (la vecchia forma-partito è superata), quanto piuttosto un’area culturale e politica che dia spazio e riconosca identità e ruolo ai gruppi, ai movimenti, alle associazioni che operano nel territorio e consenta anche ai cristiani, come a tutti gli altri, di recare il proprio contributo di pensiero e di azione.
L’assenteismo, il rifugio nel privato, la delega in bianco rappresentano per i cristiani un peccato di omissione. Occorre partire dalle realtà locali, dal territorio, per essere partecipi delle sorti della vita e dei problemi del Comune, delle circoscrizioni e del quartiere: la scuola, i servizi sanitari, l’assistenza, l’amministrazione civica, la cultura locale, per poi aprirsi alla struttura regionale, alla quale oggi sono riconosciute molte competenze di legislazione e di programmazione, ed estenderla anche ai livelli nazionale, europeo e mondiale.

Dare un’anima etica alla politica: il compito dei cattolici oggi. Bartolomeo Sorge S.I.

Sunto
L'impegno politico dei cristiani è il frutto maturo di un’autentica esperienza spirituale e di una presenza culturale nella società civile, ispirata ai valori cristiani.
Giovanni Paolo II, il 7/11/1903, torna a sottolineare l’importanza della presenza dei cristiani in politica esortando i cattolici a impegnarsi «attraverso una partecipazione responsabile e generosa alla vita politica”, e di conseguenza alle varie attività economiche, sociali e culturali che possono essere svolte per promuovere il bene comune in modo organico e istituzionale, ricalcando le parole di Paolo VI: «La politica è una maniera esigente di vivere l’impegno cristiano al servizio degli altri. Le osservazioni fatte spesso contro l’attività politica non giustificano un atteggiamento di scetticismo disimpegnato da parte del cattolico, che invece ha il dovere di assumersi la responsabilità per il benessere della società. Non è sufficiente chiedere la costruzione di una società giusta e fraterna; occorre anche lavorare in maniera impegnata e competente per la promozione dei valori umani perenni nella vita pubblica, conformemente ai metodi corretti dell’attività politica» La coerenza cristiana, dunque, deve essere quel filo d’oro che collega tra loro il piano religioso della fede, il piano dell’impegno culturale e sociale e il piano più strettamente politico nel rispetto, da un lato, dell’autonomia dei diversi piani e dall’altro, della laicità e del pluralismo delle scelte politiche dei cristiani.
Padre Sorge
Occorre ridare alla politica “un’anima etica”.
Cosa s’intende per “Dare un’anima alla politica”
a) - Recuperare i valori reali; b) - Rinnovare i canali istituzionali della partecipazione politica; c) – Promuovere una classe politica rinnovata spiritualmente, professionalmente e deontologicamente..
1) - Ricuperare i valori ideali = E’ essenziale. Essi sono quelli contenuti nei primi 10 articoli della nostra Carta repubblicana. I valori, infatti, non li crea lo Stato, il quale invece li trova, li riconosce, li tutela e li coordina in vista del bene comune. Al centro della vita sociale, politica ed economica c’è la persona umana, la quale viene prima della società, così come la società viene prima dello Stato. Non dipendono da maggioranze provvisorie e mutevoli, ma sono iscritti nella coscienza di ogni uomo e, in quanto tali, sono punto di riferimento normativo della stessa legge civile.
Il problema, dunque, è come applicarli nella vita politica. «Occorre distinguere - spiega il card. Martini - innanzitutto, tra principi etici e azione politica. I principi etici sono assoluti e immutabili. L’azione politica, che pure deve ispirarsi ai principi etici, non consiste di per sé nella realizzazione immediata dei principi etici assoluti, ma nella loro realizzazione concretamente possibile in una determinata situazione. Nel quadro di un ordinamento democratico, poi, il bene comune viene ricercato e promosso mediante i mezzi del consenso e della convergenza politica. Gli strumenti propri della lotta politica e della vita democratica impongono scelte di opportunità e di gradualità, attraverso il confronto tra gruppi e culture politiche che si uniscono in un comune progetto di società. Per «ritrovare» i valori, non basta dunque ribadirli in via di principio, ma occorre sforzarsi di cercare insieme piste concrete e graduali che si avvicinino all’ideale comune, piuttosto che chiudersi nel rifiuto di collaborare e di dialogare, che porterebbe solo a irrigidimenti sterili e controproducenti.
Ciò vale per obiettivi quali: la difesa della vita; la tutela della famiglia fondata sul matrimonio; la giustizia sociale: l’istruzione e la sanità; la sicurezza contro ogni forma di violenza e di disagio sociale; la difesa dell’ambiente; la realizzazione di una società del lavoro che combatte la disoccupazione, dell’impresa e della partecipazione.
2) Rinnovare i canali della partecipazione politica.
Per «dare un’anima alla politica» non basta però solo ribadire i valori e gli ideali. Altro luogo fondamentale è quello dei canali della partecipazione politica, i quali vanno perciò rinnovati nel contesto più ampio della necessaria riforma delle istituzioni e dello Stato.
La riforma in senso federalista e regionalistico, già iniziata in Italia, esige che si rinnovino pure le strutture della partecipazione democratica dei cittadini alla elaborazione della politica locale e nazionale, a partire dal superamento della vecchia forma-partito ideologica. Il partito centralizzato e gestito rigidamente dal vertice, secondo la formula del «centralismo democratico», deve lasciare il passo a una nuova struttura politica, più agile e leggera, integrata con elementi di movimentismo, cioè organizzata e gestita a partire dal territorio, dalla base verso il vertice, nel rispetto delle autonomie locali e dei corpi intermedi, come esige una democrazia matura, fondata sul principio di sussidiarietà..
Nessuno mette in discussione la funzione dei partiti, che sono e rimarranno sempre essenziali alla democrazia rappresentativa, ma la trasformazione della “democrazia rappresentativa” in democrazia «funzionale», dove il soggetto principale non sono più i cittadini, ma un organigramma impersonale di funzionari di partito, senza radici nel territorio e staccati dai problemi della gente.
Nel cammino verso la democrazia dell’alternanza, la riforma regionale e federale è destinata a ridurre drasticamente il centralismo istituzionale, integrandone le funzioni essenziali con l’autonomia delle regioni, ora dotate di più ampi poteri e messe in grado di funzionare più responsabilmente, permettendo di rinnovare i canali della partecipazione di molti cittadini, oggi chiusi nel loro privato e in fuga dalla politica, potrebbero invece ritrovare il gusto e l’entusiasmo per tornare a impegnarsi.
3) - Una classe politica, rinnovata spiritualmente e professionalmente.
Infine, accanto al rinnovamento ideale e a quello istituzionale, il terzo luogo fondamentale per «dare un’anima alla politica » è quello della classe dirigente e del programma. Sta qui il nodo centrale. Infatti, non viene prima il partito e poi la elaborazione del programma e la classe dirigente; ma sono gli ideali, il programma e la classe politica rinnovati a fondare un nuovo soggetto politico. Il programma e i politici, quindi, devono esprimere i valori e gli interessi della società civile più che quelli di una parte politica. Nessun progetto di società sta in piedi e avrà futuro, senza un reale radicamento nella società civile.
«Per un corretto svolgimento della vita sociale è indispensabile che la comunità civile si riappropri di quella funzione politica, che troppo spesso ha delegato esclusivamente ai “professionisti” di questo impegno nella società. Non si tratta di superare l’istituzione “partito”, che rimane essenziale nell’organizzazione dello Stato democratico, ma di riconoscere che si fa politica non solo nei partiti, ma anche al di fuori di essi, contribuendo a uno sviluppo globale della democrazia con l’assunzione di responsabilità di controllo e di stimolo, di proposta e di attuazione di una reale e non solo declamata partecipazione»
Sarebbe opportuno che i due poli, pur costituiti da soggetti politici diversi federati tra loro, ciascuno con la propria identità e con la propria storia, uniti da un leader e da un programma comuni, non si limitassero a essere mere coalizioni elettorali, ma si fondino su una comune tensione progettuale; non si riducano cioè a una mera somma di sigle disomogenee, che stanno insieme solo per ottenere più voti e vincere le elezioni, e fare in modo che «Chi ha responsabilità politiche e amministrative abbia a cuore alcune virtù, come il disinteresse personale, la lealtà nei rapporti umani, il rispetto della dignità degli altri, il senso della giustizia, il rifiuto della menzogna e della calunnia come strumento di lotta contro gli avversari, e magari anche contro chi si definisce impropriamente amico, la forza per non cedere al ricatto del potente, la carità per assumere come proprie le necessità del prossimo, con chiara predilezione per gli ultimi»

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