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di vario genere |
Approvazione
della Legge sul
Federalismo Fiscale
Fine
aprile 2009. Con 150 voti a favore, 87 astenuti e 6 contrari, il Senato,
in attuazione dell’art. 119 della Costituzione, ha approvato definitivamente
la legge sul Federalismo fiscale. Hanno votato a favore: Pdl, Lega e
Italia dei Valori. Hanno votato contro: UDC e Marco Follini. Il PD si
è astenuto.
L'obbiettivo primario del federalismo è quello di garantire piena
autonomia e responsabilizzazione finanziaria di entrata e di spesa alle
Regioni, Province e Comuni, in modo da sostituire gradualmente il criterio
della spesa storica con quello dei costi standard per tutti i servizi
fondamentali del paese. Resta fermo il principio di non aumentare la
pressione fiscale e di non causare nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica.
I punti cardine della riforma sono quelli che i decreti attuativi dovranno
realizzare: autonomia e responsabilizzazione finanziaria di tutti i
livelli di governo; attribuzione di risorse autonome a Regioni ed Enti
Locali secondo i principi di territorialità, sussidiarietà,
differenziazione e adeguatezza; superare il criterio della spesa storica.
Dunque il fisco diventerà «su misura» nel rispetto
dei principi di capacità contributiva e progressività,
scritti nella Carta Costituzionale.
Tra i punti più importanti vi è anche l’istituzione
di nove città metropolitane: Torino, Milano, Venezia, Genova,
Bologna, Firenze, Bari, Napoli e Reggio Calabria, per le quali si punta
a cancellare le corrispondenti province. Norme ad hoc per Roma Capitale:
un nuovo ente territoriale con speciale autonomia statutaria, che sostituirà
il Comune. Il consiglio comunale diventa assemblea capitolina e si occuperà
della valorizzazione dei beni storici, artistici, ambientali e fluviali,
dello sviluppo economico con riferimento al settore turistico, della
mobilità e dei trasporti, dell'edilizia pubblica e privata e
della protezione civile.
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La
riforma della scuola
del ministro Maria Stella Gelmini
Dicembre 2008 - Il Consiglio dei Ministri ha approvato i decreti per
la riorganizzazione delle elementari e delle medie inferiori, a partire
dal 2009, e delle superiori, a partire dal 2100, che rappresentano,
secondo il ministro Gelmini, un provvedimento quadro molto ambizioso
che dà certezze alle famiglie e grande attenzione alle madri
che lavorano.
In sintesi prevede:
Il maestro unico, che è compatibile con il tempo pieno e aumenta
la possibilità di scelta delle famiglie sul quadro orario,
tra 24, 27, 30 ore, o il tempo pieno. Il mastro unico inizierà
ad essere effettivo dal primo settembre 2009 soltanto per le classi
prime.
Il taglio degli indirizzi Taglio drastico degli indirizzi per i licei
e per gli istituti tecnici italiani. Per i licei si passa dai 510
indirizzi attuali a nove. Rimangono il liceo scientifico, il classico,
il linguistico e l’artistico che avrà tre nuovi indirizzi:
arti figurative, architettura con design e ambiente, audiovisivo con
multimedia e scenografia. A questi si aggiungeranno due nuovi licei,
il musicale e quello delle scienze umane. Per gli istituti tecnici,
ci sarà una riduzione dagli attuali 204 indirizzi a 11, suddivisi
in due macrosettori. Il settore economico che prevede: amministrazione,
finanza e marketing e turismo. Il settore tecnologico che prevede:
meccanica, meccatronica ed energia; trasporti e logistica; elettronica
ed elettrotecnica; informatica e telecomunicazioni; grafica e comunicazione;
chimica, materiali e biotecnologie; tessile, abbigliamento e moda;
agraria e agroindustria e infine costruzioni, ambiente e territorio.
L'insegnamento dell'inglese Per tutte le scuole di ogni ordine e grado
aumenterà il tempo dedicato all’insegnamento della lingua
inglese: alle superiori verrà reso obbligatorio per tutti e
cinque gli anni, mentre alle medie ci sarà la possibilità
di fare cinque ore. Oltre all’inglese, verrà dedicato
più tempo anche all’insegnamento delle materie scientifiche,
come matematica e scienze. Tra le altre novità, anche il passaggio
delle ore di lezione da 50 a 60 minuti e, dal 2011, i docenti migliori
potranno ricevere un premio di produttività che potrà
arrivare fino a 7.000 Euro l’anno. Alle scuole medie, due ore
della seconda lingua potranno essere utilizzate per corsi di italiano
per stranieri. Secondo il ministro, i principi che ispirano la riforma
sono: più chiarezza e opportunità per le famiglie, più
efficienza, semplificazione e snellimento dell’organizzazione
e delle procedure e valorizzazione del ruolo dei docenti.
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Decreto
Gelmini.
Il ministro ha così spiegato le finalità del decreto:
“La scuola cambia. Si torna alla scuola della serietà,
del merito e dell'educazione. Provvedimenti come il voto in condotta
contro il bullismo, l'introduzione dell'educazione civica, dei voti
al posto dei giudizi, il contenimento del costo dei libri per le famiglie
e l'introduzione del maestro unico sono condivisi dalla gran parte degli
italiani.. Entro una settimana presenterò il piano sull’universita.
Decreto
legge 1° settembre 2008, n. 137, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
n. 204 del 1° settembre e approvato il 28 agosto dal Consiglio dei
ministri, recante “Disposizioni urgenti in materia di istruzione
e università”,
Art. 1 - Cittadinanza e Costituzione.
1. A decorrere dall'inizio dell'anno scolastico 2008/2009, oltre ad
una sperimentazione nazionale, ai sensi dell'articolo 11, del decreto
del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, sono attivate
azioni di sensibilizzazione e di formazione del personale finalizzate
all'acquisizione nel primo e nel secondo ciclo di istruzione delle conoscenze
e delle competenze relative a «Cittadinanza e Costituzione»,
nell'ambito delle aree storico-geografica e storico-sociale e del monte
ore complessivo previsto per le stesse. Iniziative analoghe sono avviate
nella scuola dell'infanzia.
2. All'attuazione del presente articolo si provvede entro i limiti delle
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente.
Art. 2 – Valutazione del comportamento
degli studenti.
1. Fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica
4 giugno 1998, n. 249 e successive modificazioni, in materia di diritti,
doveri e sistema disciplinare degli studenti nelle scuole secondarie
di primo e di secondo grado, in sede di scrutinio intermedio e finale
viene valutato il comportamento di ogni studente durante tutto il periodo
di permanenza nella sede scolastica, anche in relazione alla partecipazione
alle attività ed agli interventi educativi realizzati dalle istituzioni
scolastiche anche fuori della propria sede.
2. A decorrere dall'anno scolastico 2008/09, la valutazione del comportamento
è espressa in decimi.
3. La votazione sul comportamento degli studenti, attribuita collegialmente
dal consiglio di classe, concorre alla valutazione complessiva dello
studente e determina, se inferiore a sei decimi, la non ammissione al
successivo anno di corso o all'esame conclusivo del ciclo. Ferma l'applicazione
della presente disposizione dall'inizio dell'anno scolastico di cui
al comma 2, con decreto del ministro dell'Istruzione, dell'università
e della ricerca sono specificati i criteri per correlare la particolare
e oggettiva gravità del comportamento al voto insufficiente,
nonché eventuali modalità applicative del presente articolo.
Art. 3 – Valutazione del rendimento scolastico
degli studenti
1. Dall'anno scolastico 2008/09, nella scuola primaria la valutazione
periodica ed annuale degli apprendimenti degli alunni e la certificazione
delle competenze da essi acquisite è espressa in decimi ed illustrata
con giudizio analitico sul livello globale di maturazione raggiunto
dall'alunno.
2. Dall'anno scolastico 2008/09, nella scuola secondaria di primo grado
la valutazione periodica ed annuale degli apprendimenti degli alunni
e la certificazione delle competenze da essi acquisite è espressa
in decimi.
3. Sono ammessi alla classe successiva, ovvero all'esame di Stato a
conclusione del ciclo, gli studenti che hanno ottenuto un voto non inferiore
a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline.
4. L'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 17 ottobre 2005,
n. 226, è abrogato, e all'articolo 177 del decreto legislativo
16 aprile 1994, n. 297, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) i commi 2, 5, 6 e 7 sono abrogati;
b) al comma 3, dopo le parole: «Per la valutazione» sono
inserite le seguenti: «, espressa in decimi,»;
c) al comma 4, le parole: «giudizi analitici e la valutazione
sul» sono sostituite dalle seguenti: «voti conseguiti e
il»;
d) l'applicazione dei commi 1 e 8 dello stesso articolo 177 resta sospesa
fino all'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 5;
e) è altresì abrogata ogni altra disposizione incompatibile
con la valutazione del rendimento scolastico mediante l'attribuzione
di voto numerico espresso in decimi.
5. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del ministro dell'Istruzione,
dell'università e della ricerca, si provvede al coordinamento
delle norme vigenti per la valutazione degli studenti e sono stabilite
eventuali ulteriori modalità applicative del presente articolo.
Art. 4 - Insegnante unico nella scuola primaria
1. Nell'ambito degli obiettivi di contenimento di cui all'articolo 64
del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nei regolamenti di cui al relativo
comma 4 è ulteriormente previsto che le istituzioni scolastiche
costituiscono classi affidate a un unico insegnante e funzionanti con
orario di ventiquattro ore settimanali. Nei regolamenti si tiene comunque
conto delle esigenze, correlate alla domanda delle famiglie, di una
più ampia articolazione del tempo-scuola.
2. Con apposita sequenza contrattuale e a valere sulle risorse di cui
all'articolo 64, comma 9, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito con la legge 6 agosto 2008, n. 133, è definito il
trattamento economico dovuto per le ore di insegnamento aggiuntive rispetto
al l'orario d'obbligo di insegnamento stabilito dalle vigenti disposizioni
contrattuali.
Art. 5 – Adozione dei libri di testo
1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 15 del decreto legge
25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133, i competenti organi scolastici adottano libri di
testo in relazione ai quali l'editore si sia impegnato a mantenere invariato
il contenuto nel quinquennio, salvo le appendici di aggiornamento eventualmente
necessarie da rendere separatamente disponibili. Salva la ricorrenza
di specifiche e motivate esigenze, l'adozione dei libri di testo avviene
con cadenza quinquennale, a valere per il successivo quinquennio. Il
Dirigente scolastico vigila affinché le delibere del collegio
dei docenti concernenti l'adozione dei libri di testo siano assunte
nel rispetto delle disposizioni vigenti.
Art. 6 - Valore abilitante della laurea in
scienze della formazione primaria
1. L'esame di laurea sostenuto a conclusione dei corsi in scienze della
formazione primaria istituiti a norma dell'articolo 3 comma 2, della
legge 19 novembre 1990, n. 341, comprensivo della valutazione delle
attività di tirocinio previste dal relativo percorso formativo,
ha valore di esame di Stato e abilita all'insegnamento, rispettivamente,
nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche a coloro che
hanno sostenuto l'esame di laurea conclusivo dei corsi in scienze della
formazione primaria nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore
della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e la data di entrata in vigore
del presente decreto.
Art. 7 - Sostituzione dell'articolo 2, comma
433, della legge 24 dicembre 2007, n. 244
1. Il comma 433 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244
è sostituito dal seguente:
«433. Al concorso per l'accesso alle scuole di specializzazione
mediche, di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e successive
modificazioni, possono partecipare tutti i laureati in medicina e chirurgia.
I laureati di cui al primo periodo, che superino il concorso ivi previsto,
sono ammessi alle scuole di specializzazione a condizione che conseguano
l'abilitazione per l'esercizio dell'attività professionale, ove
non ancora posseduta, entro la data di inizio delle attività
didattiche di dette scuole, immediatamente successiva al concorso espletato.».
Art. 8 – Norme finali
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione
nella «Gazzetta Ufficiale» della Repubblica italiana e sarà
presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Leggendo il
Decreto Gelmini, c’è da chiedersi quali siano le conseguenze
catastrofiche del tipo “la distruzione della Scuola”, tanto
sbandierate da ragazzi e insegnanti, per esercitare l’Alta Democrazia
di invadere strade e piazze, di organizzare picchetti e occupare istituzioni
e servizi, per mettere in ginocchio la nazione al grido, sempre altamente
democratico e civile, “o si fa quello che diciamo noi, oppure
non la smettiamo di esercitare “il diritto incontestabile”
di arrecare danni e disagi alla popolazione, fino a quando, l’autorità
costituita, non sarà costretta “sempre democraticamente”
a cedere su tutto e a consolidare il più possibile tutti gli
attuali privilegi di qualcuno.
Questa è la “democrazia e la civiltà” che
alcune ideologie politiche intendono continuare a insegnare nella Scuola
Italiana e a inculcare nella mente dei giovani del futuro.
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Spunti
estratti da alcuni interventi al Convegno Ecclesiale di Verona
La
perdita del senso dello Stato altera il rapporto tra diritti personali
ed esigenza del bene comune, tra politica di Governo e partecipazione
responsabile dei cittadini, con il rischio che la democrazia diventi
sempre più «formale» e sempre meno «sostanziale»,
non più in grado di garantire a tutti, in misura uguale, il
rispetto dei diritti fondamentali.
«Il Paese non può dare deleghe in bianco a nessuno: ha
bisogno e ha il dovere di partecipare. Vuole essere consapevole delle
proprie scelte con diritto ad esercitarle organizzandosi nel territorio»
Il pericolo maggiore per la democrazia solidale, oltre alla caduta
di ispirazione etica e di valori ideali, è il «populismo»,
che pretende di fare continuo ricorso al popolo e considera un perditempo
i meccanismi di mediazione politica e di partecipazione responsabile.
Il populismo distrugge la solidarietà, fino a prescindere dalle
regole democratiche e a contestare l’esercizio di determinati
poteri che, pur essendo riconosciuti dalla Costituzione, non sono
stati attribuiti direttamente dal popolo, come nel caso della Magistratura
o degli organi di garanzia.
Si tratta di impegnarsi, insieme con tutti i cittadini «liberi
e forti», a costruire la casa comune, a restituire alla politica
un’anima etica, a recuperare il senso della legalità
e dello Stato, partendo dal territorio, senza deleghe a nessuno, collaborando
con tutte le energie vive della società civile. Si tratta di
dare corpo all’idea di creare in Italia non un nuovo partito
(la vecchia forma-partito è superata), quanto piuttosto un’area
culturale e politica che dia spazio e riconosca identità e
ruolo ai gruppi, ai movimenti, alle associazioni che operano nel territorio
e consenta anche ai cristiani, come a tutti gli altri, di recare il
proprio contributo di pensiero e di azione.
L’assenteismo, il rifugio nel privato, la delega in bianco rappresentano
per i cristiani un peccato di omissione. Occorre partire dalle realtà
locali, dal territorio, per essere partecipi delle sorti della vita
e dei problemi del Comune, delle circoscrizioni e del quartiere: la
scuola, i servizi sanitari, l’assistenza, l’amministrazione
civica, la cultura locale, per poi aprirsi alla struttura regionale,
alla quale oggi sono riconosciute molte competenze di legislazione
e di programmazione, ed estenderla anche ai livelli nazionale, europeo
e mondiale.
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Dare
un’anima etica alla politica: il compito dei cattolici oggi. Bartolomeo
Sorge S.I.
Sunto
L'impegno politico dei cristiani è il frutto maturo di un’autentica
esperienza spirituale e di una presenza culturale nella società
civile, ispirata ai valori cristiani.
Giovanni Paolo II, il 7/11/1903, torna a sottolineare l’importanza
della presenza dei cristiani in politica esortando i cattolici a impegnarsi
«attraverso una partecipazione responsabile e generosa alla vita
politica”, e di conseguenza alle varie attività economiche,
sociali e culturali che possono essere svolte per promuovere il bene
comune in modo organico e istituzionale, ricalcando le parole di Paolo
VI: «La politica è una maniera esigente di vivere l’impegno
cristiano al servizio degli altri. Le osservazioni fatte spesso contro
l’attività politica non giustificano un atteggiamento di
scetticismo disimpegnato da parte del cattolico, che invece ha il dovere
di assumersi la responsabilità per il benessere della società.
Non è sufficiente chiedere la costruzione di una società
giusta e fraterna; occorre anche lavorare in maniera impegnata e competente
per la promozione dei valori umani perenni nella vita pubblica, conformemente
ai metodi corretti dell’attività politica» La coerenza
cristiana, dunque, deve essere quel filo d’oro che collega tra
loro il piano religioso della fede, il piano dell’impegno culturale
e sociale e il piano più strettamente politico nel rispetto,
da un lato, dell’autonomia dei diversi piani e dall’altro,
della laicità e del pluralismo delle scelte politiche dei cristiani.
Padre Sorge
Occorre ridare alla politica “un’anima etica”.
Cosa s’intende per “Dare un’anima alla politica”
a) - Recuperare i valori reali; b) - Rinnovare i canali istituzionali
della partecipazione politica; c) – Promuovere una classe politica
rinnovata spiritualmente, professionalmente e deontologicamente..
1) - Ricuperare i valori ideali = E’ essenziale. Essi sono quelli
contenuti nei primi 10 articoli della nostra Carta repubblicana. I valori,
infatti, non li crea lo Stato, il quale invece li trova, li riconosce,
li tutela e li coordina in vista del bene comune. Al centro della vita
sociale, politica ed economica c’è la persona umana, la
quale viene prima della società, così come la società
viene prima dello Stato. Non dipendono da maggioranze provvisorie e
mutevoli, ma sono iscritti nella coscienza di ogni uomo e, in quanto
tali, sono punto di riferimento normativo della stessa legge civile.
Il problema, dunque, è come applicarli nella vita politica. «Occorre
distinguere - spiega il card. Martini - innanzitutto, tra principi etici
e azione politica. I principi etici sono assoluti e immutabili. L’azione
politica, che pure deve ispirarsi ai principi etici, non consiste di
per sé nella realizzazione immediata dei principi etici assoluti,
ma nella loro realizzazione concretamente possibile in una determinata
situazione. Nel quadro di un ordinamento democratico, poi, il bene comune
viene ricercato e promosso mediante i mezzi del consenso e della convergenza
politica. Gli strumenti propri della lotta politica e della vita democratica
impongono scelte di opportunità e di gradualità, attraverso
il confronto tra gruppi e culture politiche che si uniscono in un comune
progetto di società. Per «ritrovare» i valori, non
basta dunque ribadirli in via di principio, ma occorre sforzarsi di
cercare insieme piste concrete e graduali che si avvicinino all’ideale
comune, piuttosto che chiudersi nel rifiuto di collaborare e di dialogare,
che porterebbe solo a irrigidimenti sterili e controproducenti.
Ciò vale per obiettivi quali: la difesa della vita; la tutela
della famiglia fondata sul matrimonio; la giustizia sociale: l’istruzione
e la sanità; la sicurezza contro ogni forma di violenza e di
disagio sociale; la difesa dell’ambiente; la realizzazione di
una società del lavoro che combatte la disoccupazione, dell’impresa
e della partecipazione.
2) Rinnovare i canali della partecipazione politica.
Per «dare un’anima alla politica» non basta però
solo ribadire i valori e gli ideali. Altro luogo fondamentale è
quello dei canali della partecipazione politica, i quali vanno perciò
rinnovati nel contesto più ampio della necessaria riforma delle
istituzioni e dello Stato.
La riforma in senso federalista e regionalistico, già iniziata
in Italia, esige che si rinnovino pure le strutture della partecipazione
democratica dei cittadini alla elaborazione della politica locale e
nazionale, a partire dal superamento della vecchia forma-partito ideologica.
Il partito centralizzato e gestito rigidamente dal vertice, secondo
la formula del «centralismo democratico», deve lasciare
il passo a una nuova struttura politica, più agile e leggera,
integrata con elementi di movimentismo, cioè organizzata e gestita
a partire dal territorio, dalla base verso il vertice, nel rispetto
delle autonomie locali e dei corpi intermedi, come esige una democrazia
matura, fondata sul principio di sussidiarietà..
Nessuno mette in discussione la funzione dei partiti, che sono e rimarranno
sempre essenziali alla democrazia rappresentativa, ma la trasformazione
della “democrazia rappresentativa” in democrazia «funzionale»,
dove il soggetto principale non sono più i cittadini, ma un organigramma
impersonale di funzionari di partito, senza radici nel territorio e
staccati dai problemi della gente.
Nel cammino verso la democrazia dell’alternanza, la riforma regionale
e federale è destinata a ridurre drasticamente il centralismo
istituzionale, integrandone le funzioni essenziali con l’autonomia
delle regioni, ora dotate di più ampi poteri e messe in grado
di funzionare più responsabilmente, permettendo di rinnovare
i canali della partecipazione di molti cittadini, oggi chiusi nel loro
privato e in fuga dalla politica, potrebbero invece ritrovare il gusto
e l’entusiasmo per tornare a impegnarsi.
3) - Una classe politica, rinnovata spiritualmente e professionalmente.
Infine, accanto al rinnovamento ideale e a quello istituzionale, il
terzo luogo fondamentale per «dare un’anima alla politica
» è quello della classe dirigente e del programma. Sta
qui il nodo centrale. Infatti, non viene prima il partito e poi la elaborazione
del programma e la classe dirigente; ma sono gli ideali, il programma
e la classe politica rinnovati a fondare un nuovo soggetto politico.
Il programma e i politici, quindi, devono esprimere i valori e gli interessi
della società civile più che quelli di una parte politica.
Nessun progetto di società sta in piedi e avrà futuro,
senza un reale radicamento nella società civile.
«Per un corretto svolgimento della vita sociale è indispensabile
che la comunità civile si riappropri di quella funzione politica,
che troppo spesso ha delegato esclusivamente ai “professionisti”
di questo impegno nella società. Non si tratta di superare l’istituzione
“partito”, che rimane essenziale nell’organizzazione
dello Stato democratico, ma di riconoscere che si fa politica non solo
nei partiti, ma anche al di fuori di essi, contribuendo a uno sviluppo
globale della democrazia con l’assunzione di responsabilità
di controllo e di stimolo, di proposta e di attuazione di una reale
e non solo declamata partecipazione»
Sarebbe opportuno che i due poli, pur costituiti da soggetti politici
diversi federati tra loro, ciascuno con la propria identità e
con la propria storia, uniti da un leader e da un programma comuni,
non si limitassero a essere mere coalizioni elettorali, ma si fondino
su una comune tensione progettuale; non si riducano cioè a una
mera somma di sigle disomogenee, che stanno insieme solo per ottenere
più voti e vincere le elezioni, e fare in modo che «Chi
ha responsabilità politiche e amministrative abbia a cuore alcune
virtù, come il disinteresse personale, la lealtà nei rapporti
umani, il rispetto della dignità degli altri, il senso della
giustizia, il rifiuto della menzogna e della calunnia come strumento
di lotta contro gli avversari, e magari anche contro chi si definisce
impropriamente amico, la forza per non cedere al ricatto del potente,
la carità per assumere come proprie le necessità del prossimo,
con chiara predilezione per gli ultimi»
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