Nell’anno 2008,
in applicazione della vigente legge finanziaria, ai Consiglieri Comunali
è stata sostituita l’indennità di funzione con il
gettone di presenza dell’importo di € 79,27
Indennità
di funzione per il comune di Tivoli. Riepilogo con determinazione del
27 gennaio 2006:
Dal
1 gennaio 2006 – Riduzione del 10%
Sindaco = € 3.718,50
Vice Sindaco = € 2.788,87
Assessori = € 2.231,10
Presidente del Consiglio Comunale = € 2.231,10
Consiglieri, indennità di funzione, in sostituzione dei gettoni
di presenzaa = € 893,15
Gettoni di presenza ai Consiglieri = € 79,27
Gettoni di presenza per i membri delle Commissioni Consiliari Permanenti
= € 79,27
Dal
30 settembre 2005
Sindaco = € 4.131,66
Vice Sindaco = € 3.098,74
Assessori = € 2.478,99
Presidente del Consiglio Comunale = € 2.478,99
Consiglieri, indennità di funzione in sostituzione dei gettoni
di presenza = € 992,38
Gettoni di presenza ai Consiglieri = € 88,07
Gettoni di presenza per i membri delle Commissioni Consiliari Permanenti
= € 88,07
Indennità
per il comune di Tivoli, stabilite con determinazione dirigenziale del
30 maggio 2003
Sindaco = Lire 8.000.000
Vice Sindaco = Lire 6.000.000
Assessori = Lire 4.800.000
Presidente del consiglio Comunale = Lire 4.800.000
Gettoni di presenza ai Consiglieri = Lire 70.000
Gettoni di presenza per i membri delle Commissioni Consiliari Permanenti
= Lire 70.000
Decr.
Interminist. 4 aprile 2000, n. 119
Ministero dell’Interno e Ministero del Tesoro, Bilancio e Programmazione
Economica.
“Regolamento recante norme per determinare la misura dell’indennità
di funzione e dei gettoni di presenza per gli amministratori locali,
a norma dell’art. 23 della legge 3/08/1999, n. 265”
Estratto:
Art.
1
1. Le indennità di funzione per i Sindaci e Pesidenti delle province,
e i gettoni di presenza per i Consiglieri Comunali e Provinciali, per
la partecipazione a consigli e commissioni, sono fissati in relazione
alle categorie di amministratori e alla dimensione demografica nelle
misure riportate nella tabella A, allegata al presente decreto.
2. L'importo delle indennità di funzione del Presidente della
Provincia e quello del Sindaco del comune capoluogo della provincia
stessa, devono essere equivalenti, prendendo a riferimento l'importo
tra i due che, come determinato ai sensi del presente decreto, risulti
maggiore, salvo quanto previsto dal successivo articolo 3, comma 5.
Art. 2.
1. Gli importi risultanti dalla tabella A sono maggiorati:
a) del 5% per i comuni caratterizzati da fluttuazioni stagionali della
popolazione, tali da alterare, incrementandolo del 30%, il parametro
della popolazione dimorante; l'incremento, verificabile anche attraverso
i consumi idrici ed altri dati univoci ed obiettivamente rilevabili,
dovrà essere attestato dall'ente interessato;
b) del 3% per gli enti la cui percentuale di entrate proprie rispetto
al totale delle entrate, risultante dall'ultimo conto del bilancio approvato,
sia superiore alla media regionale per fasce demografiche di cui alle
tabelle B e B1 allegate;
c) del 2% per gli enti la cui spesa corrente pro-capite risultante dall'ultimo
conto del bilancio approvato sia superiore alla media regionale per
fasce demografiche di cui alle tabelle C e C1.
2. Le maggiorazioni di cui sopra sono cumulabili.
Art. 4 e 5.
Percentuale
dell'indennità mensile di funzione spettante al Vicesindaco,
rispetto a quella prevista per il Sindaco:
15% al vicesindaco di comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti;
20% al vicesindaco di comuni con popolazione superiore a 1.000 e fino
a 5.000 abitanti;
50% al vicesindaco di comuni con popolazione superiore a 5.000 e fino
a 10.000 abitanti;
55% al vicesindaco di comuni con popolazione superiore a 10.000 e fino
a 50.000 abitanti;
75% al vicesindaco di comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti
Percentuale dell’indennità mensile di funzione
spettante agli Assessori, rispetto a quella prevista per il Sindaco:
10% agli assessori di comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti;
15% agli assessori di comuni con popolazione superiore a 1.000 e fino
a 5.000 abitanti;
45% agli assessori di comuni con popolazione superiore a 5.000 e fino
a 50.000 abitanti;
60% agli assessori di comuni con popolazione fra i 50.000 ed i 250.000
abitanti;
65%agli assessori di comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti;
Percentuale dell’indennità mensile di funzione
spettante ai Presidenti dei consigli Comunali, rispetto a quella prevista
per il Sindaco:
5% ai presidenti dei consigli dei comuni con popolazione fino a 1.000
abitanti
10% ai presidenti dei consigli di comuni con popolazione superiore a
1.000 e fino a 15.000 abitanti;
Pari a quella degli Assessori comunali per i presidenti dei consigli
di comuni superiori a 15.000 abitanti;
Art. 8.
1. Ai consiglieri circoscrizionali, alle cui circoscrizioni sono assegnate
funzioni amministrative decentrate in base a norme statutarie e regolamentari,
è attribuito per l'effettiva partecipazione alle riunioni dei
consigli e delle commissioni circoscrizionali, formalmente convocate,
un gettone di presenza pari al 50% di quello attribuito ai consiglieri
dell'ente in cui e' costituita la circoscrizione.
2. Ai consiglieri delle comunità montane è attribuito
un gettone di presenza, per l'effettiva partecipazione alle riunioni
dei consigli e delle commissioni comunitarie formalmente convocate,
nella misura prevista per un comune avente popolazione pari alla popolazione
montana della comunità montana.
Art. 10.
1. A fine mandato, l'indennità dei Sindaci e dei Presidenti di
Provincia è integrata con una somma pari ad una indennità
mensile spettante per 12 mesi di mandato, proporzionalmente ridotto
per periodi inferiori all'anno.
Art. 11.
Fermi restando i soggetti aventi diritto all'indennità ed ai
gettoni di presenza, gli importi delle indennità e dei gettoni
di presenza, fissati dal presente decreto, possono essere aumentati
o diminuiti secondo le modalità previste dall'articolo 23, comma
11, della legge 3 agosto 1999, n. 265.
Art. 23, comma 11, della legge 3 agosto 1999, n. 265, e' il
seguente:
Le indennità e i gettoni di presenza, determinati ai sensi del
comma 9, possono essere incrementati o diminuiti con delibera rispettivamente
di giunta e di consiglio. Nel caso di incremento la spesa complessiva
risultante non deve superare una quota predeterminata dello stanziamento
di bilancio per le spese correnti, fissata, in rapporto alla dimensione
demografica degli enti, dal decreto di cui al comma 9. Sono esclusi
dalla possibilità di incremento gli enti locali in condizioni
di dissesto finanziario".
Tabella
A
Indennità di funzione dei Sindaci:
Comuni fino a 1.000 abitanti = 2.500.000
Comuni da 1.001 a 3.000 abitanti = 2.800.000
Comuni da 3.001 a 5.000 abitanti = 4.200.000
Comuni da 5.001 a 10.000 abitanti = 5.400.000
Comuni da 10.001 a 30.000 abitanti = 6.000.000
Comuni da 30.001 a 50.000 abitanti = 6.700.000
Comuni da 50.001 a 100.000 abitanti = 8.000.000
Comuni da 100.001 a 250.000 abitanti = 9.700.000
Comuni da 251.000 a 500.000 abitanti = 11.200.000
Comuni oltre i 500.000 abitanti = 15.100.000
Gettoni di presenza per i Consiglieri Comunali:
Comuni fino a 1.000 abitanti = 33.000
Comuni da 1.001 a 10.000 abitanti = 35.000
Comuni da 10.001 a 30.000 abitanti = 43.000
Comuni da 30.001 a 250.000 abitanti = 70.000
Comuni da 250.001 a 500.000 abitanti = 115.000
Comuni oltre i 500.000 abitanti = 200.000